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RILEVAZIONE CONTABILE DEL MECCANISMO DEL REVERSE CHARGE SERVIZI DI PULIZIA, DEMOLIZIONE, INSTALLAZIONE DI IMPIANTI E COMPLETAMENTO DI EDIFICI ECC.

Come già sappiamo, in quanto utilizzato anche nel caso ad esempio di acquisti di beni da paesi membri della UE, il reverse charge è il meccanismo in base al quale l'obbligo di versamento dell'Iva passa dal soggetto che emette fattura a colui che la riceve.

Il fornitore del servizio emetterà quindi una fattura senza Iva, essa sarà integrata dal ricevente il servizio, che procederà a registrarla e successivamente a versare l’imposta.

Il Legislatore, dal 2015, ha modificato il dettato dell’art. 17, del D.P.R. n. 633/1972 estendendo l’applicazione dell’inversione contabile anche:

  • alle prestazioni di servizi di pulizia, demolizione, installazione di impianti, completamento relative ad edifici;
  • ai trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra ex art. 3, Direttiva n. 2003/87/CE, altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla citata Direttiva, certificati relativi a gas e energia elettrica,
  • alle cessioni di gas e di energia elettrica ad un soggetto passivo rivenditore ex art. 7-bis, comma 3, lett. a), DPR n. 633/72,
  • alle cessioni di bancali in legno (pallet).

E’ quindi importante sapere applicare correttamente il meccanismo dell’inversione contabile visto che sono sempre più numerose le operazioni a cui lo stesso si deve applicare.

Affrontiamo di seguito l’aspetto di fatturazione e registrazione contabile dell’inversione contabile.

I passaggi da seguire saranno i seguenti:

  • integrazione della fattura con l’esposizione dell’Iva ex art. 17, comma 6 del D.P.R. n. 633/1972, (nella pratica occorre ANNOTARE A MANO O CON UN TIMBRO UNA FRASE TIPO “Integrazione fattura ai sensi dell’art. 17, comma 6 DPR 633/72” con l’evidenza dell’imponibile e della relativa imposta calcolata sullo stesso)
  • registrazione della fattura nel registro acquisti,
  • registrazione della fattura nel registro delle vendite.

In tal modo l’operazione diventerà neutra ai fini Iva e si sarà verificata l'inversione contabile degli obblighi Iva dal venditore all'acquirente.

Integrare la fattura, si ribadisce, vuol dire che il venditore rilascerà un documento privo di Iva, contenente l’indicazione:

Operazione senza addebito IVA ai sensi dell’art. 17, comma 6, D.P.R. 26 ottobre 1972, n.633”.

Tale fattura dovrà essere integrata con l’indicazione dell’aliquota e dell’imposta dovuta ad opera di chi la riceve.

La fattura così integrata andrà registrata nel registro degli acquisti con la registrazione che segue:

Diversi

a

Fornitore Y (sp)

 

   1.220,00

Servizi di terzi (ce)

 

 

    1.000,00

 

Iva a credito (sp)

 

 

       220,00

 

Per rendere neutra l’operazione occorre poi registrare la medesima nel registro delle vendite come segue:

Cliente Y (sp)

a

Diversi

 

   1.220,00

 

 

Cliente Y (sp)

   1.000,00

 

 

 

Iva a debito (sp)

       220,00

 

Quindi si procederà a stornare la posizione di debito Iva del fornitore Y:

Fornitore Y (sp)

a

Cliente Y (sp)

                    

      220,00