Come già sappiamo, in quanto utilizzato anche nel caso ad esempio di acquisti di beni da paesi membri della UE, il reverse charge è il meccanismo in base al quale l'obbligo di versamento dell'Iva passa dal soggetto che emette fattura a colui che la riceve.
Il fornitore del servizio emetterà quindi una fattura senza Iva, essa sarà integrata dal ricevente il servizio, che procederà a registrarla e successivamente a versare l’imposta.
Il Legislatore, dal 2015, ha modificato il dettato dell’art. 17, del D.P.R. n. 633/1972 estendendo l’applicazione dell’inversione contabile anche:
- alle prestazioni di servizi di pulizia, demolizione, installazione di impianti, completamento relative ad edifici;
- ai trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra ex art. 3, Direttiva n. 2003/87/CE, altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla citata Direttiva, certificati relativi a gas e energia elettrica,
- alle cessioni di gas e di energia elettrica ad un soggetto passivo rivenditore ex art. 7-bis, comma 3, lett. a), DPR n. 633/72,
- alle cessioni di bancali in legno (pallet).
E’ quindi importante sapere applicare correttamente il meccanismo dell’inversione contabile visto che sono sempre più numerose le operazioni a cui lo stesso si deve applicare.
Affrontiamo di seguito l’aspetto di fatturazione e registrazione contabile dell’inversione contabile.
I passaggi da seguire saranno i seguenti:
- integrazione della fattura con l’esposizione dell’Iva ex art. 17, comma 6 del D.P.R. n. 633/1972, (nella pratica occorre ANNOTARE A MANO O CON UN TIMBRO UNA FRASE TIPO “Integrazione fattura ai sensi dell’art. 17, comma 6 DPR 633/72” con l’evidenza dell’imponibile e della relativa imposta calcolata sullo stesso)
- registrazione della fattura nel registro acquisti,
- registrazione della fattura nel registro delle vendite.
In tal modo l’operazione diventerà neutra ai fini Iva e si sarà verificata l'inversione contabile degli obblighi Iva dal venditore all'acquirente.
Integrare la fattura, si ribadisce, vuol dire che il venditore rilascerà un documento privo di Iva, contenente l’indicazione:
“Operazione senza addebito IVA ai sensi dell’art. 17, comma 6, D.P.R. 26 ottobre 1972, n.633”.
Tale fattura dovrà essere integrata con l’indicazione dell’aliquota e dell’imposta dovuta ad opera di chi la riceve.
La fattura così integrata andrà registrata nel registro degli acquisti con la registrazione che segue:
Diversi |
a |
Fornitore Y (sp) |
|
1.220,00 |
Servizi di terzi (ce) |
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|
1.000,00 |
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Iva a credito (sp) |
|
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220,00 |
|
Per rendere neutra l’operazione occorre poi registrare la medesima nel registro delle vendite come segue:
Cliente Y (sp) |
a |
Diversi |
|
1.220,00 |
|
|
Cliente Y (sp) |
1.000,00 |
|
|
|
Iva a debito (sp) |
220,00 |
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Quindi si procederà a stornare la posizione di debito Iva del fornitore Y:
Fornitore Y (sp) |
a |
Cliente Y (sp) |
|
220,00 |